Vaccinazione anti Covid a minore. Il Tribunale si sostituisce ad uno dei due genitori
In queste settimane in cui sta diventando molto aspro il dibattito in riferimento alla legittimità di utilizzo del vaccino, sia prodotto con metodica tradizionale che a mRNA, assume particolare rilevanza sotto certi aspetti una ordinanza, forse la prima del locale Tribunale di questo genere, del Tribunale di Brindisi-sez.Civile, con Presidente il magistrato Alfonso Pappalardo e Giudice relatore il dr. Luca Scuzzarella, con cui si autorizza la vaccinazione ad un minore, affetto da particolari e molteplici patologie, anche in assenza del consenso da parte di uno dei due genitori.
Nel caso specifico, un genitore aveva informato l’altro genitore del minore in questione, tra loro in fase di separazione, sull’avvenuta prenotazione dell’appuntamento per la vaccinazione del loro figliolo, affetto da patologie che lo farebbero rientrare, da normativa antiCovid 10 vigente, tra i c.d. “soggetti fragili”. L’altro genitore, non avendo dato il proprio consenso, aveva intimato il coniuge dall’astenersi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa in merito. Da qui il ricorso ex art.709 del c.p.c. del genitore favorevole alla vaccinazione, rappresentato e difeso dall’avv.Carmela Lo Martire.
Il Tribunale proprio per mettere a confronto i rischi per i quali il minore avrebbe potuto contrarre il Covid con i rischi eventualmente ricollegabili alla somministrazione del vaccino ai minori, sia pur maggiori di 12 anni, ha chiesto il parere del CTU medico. Dopo accurate analisi durate circa tre mesi, condividendo e facendo proprie le rilevazioni susseguenti la perizia medica, con le quali il CTU ha rilevato che i benefici connessi alla somministrazione del vaccino anti Covid superino i rischi correlati alla vaccinazione stessa, il Tribunale ha autorizzato il genitore favorevole alla vaccinazione del figlio minore a condurre quest’ultimo presso un centro vaccinale per la somministrazione del vaccino, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, sospendendo temporaneamente la responsabilità di quest’ultimo, con riferimento unicamente alla scelta sanitaria in questione.