Non di rado accade che talune forze politiche, superando addirittura ideali di partito , riescano a trovare equilibrio nella gestione dell’Ente in cui sono presenti, nell’ottica di una intesa di programma e sui numeri (non interessano più le persone) dei rappresentanti da attribuire a ciascun raggruppamento garante della maggioranza operativa nell’Ente.
Tale principio, meglio noto ed applicato nel cosiddetto manuale Cencelli, è stato punto di riferimento per gli attuali amministratori del Comune di Brindisi che, solo da qualche giorno e con il dispiego di autorevoli ed interessati personaggi, hanno trovato la “quadra” per la spartitoria del potere politico-amministrativo fra i vari gruppi presenti in Consiglio.
In questa ottica è da inquadrare il ritardo nella nomina completa dell’esecutivo municipale sino alla data di alcuni giorni addietro allorquando la forza politica, titolare del diritto di nomina, ha sciolto la riserva indicando alla sindaca il nominativo cui affidare l’incarico di vice del primo cittadino.
Quanto suddetto non costituisce più fatto eccezionale, poiché abbondantemente praticato, ma può servire di valutazione in occasione delle elezioni amministrative per evitare casi come quelli avvenuti a Brindisi laddove hanno acquisito titolo a rappresentare nella istituzione comunale cittadini, uomini o donne, di indubbia moralita’ ma di poca ed evidente esperienza politica ed amministrativa.
Quello che, invece, dovrebbe interessare sia i cittadini che le forze politiche sane, che pure esistono nella comunità, è la eventuale illegittima azione, al fine di mantenere quella maggioranza relativa alla gestione complessiva dell’Ente, posta da chi presume (Sindaca) di assumere provvedimenti a tale fine: l’affidamento di deleghe speciali a consiglieri comunali, il cui espletamento soggiace a particolari requisiti.
Intanto, è utile prioritariamente ricordare che appartiene al diritto soggettivo della sindaca il potere di affidamento di dette deleghe a consiglieri comunali e che tale potere deve essere esercitato nel rispetto più assoluto della normativa di cui al D.L.vo 267/2000 (TUEL), con l’osservanza nei modi disciplinati dallo statuto comunale ed osservando il tempo concesso per la trattazione dell’argomento affidatogli.
A tal fine, e lontano da qualsiasi supponenza, è certamente giusto ricordare che l’affidamento di deleghe a consiglieri comunali non può comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma deve tradursi in attività di collaborazione con la Sindaca o con la Giunta su compiti di studio, analisi e verifica propositiva su determinati argomenti. Va da sé che il consigliere delegato non avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza della Sindaca o Assessori o atti di gestione spettanti ai dirigenti del Comune, ne’ potrà partecipare a sedute di Giunta e che, comunque, nessun compenso aggiuntivo è dovuto per l’incarico ricevuto.
Sono questi alcuni dei compiti che la Sindaca dovrà evidenziare nei decreti di nomina delle numerose deleghe che intenderebbe, o che ha gia’ affidato, ai consiglieri per il mantenimento legittimo di una sana gestione dell’Ente. Lo vedremo e leggeremo.
Ultima considerazione: un consigliere comunale ha il ruolo di controllo dell’attività del sindaco e della giunta, conferitogli dagli elettori. In un contesto democratico, gli stessi ruoli tra controllore (il consigliere comunale) e controllato (il sindaco e la giunta) devono essere ben separati. Ora mi chiedo: il consigliere al quale viene data una delega, non rinuncia forse al suo compito di controllore?
Spero che anche questa spiegazione, correlata a tale differenzazione, e senza nozionismo, sara’ contenuta nel decreto di nomina.
Avv. Cosimo De Michele
Vice Coordinatore provinciale NCD-Area Popolare