Fasano. 32enne del luogo deferito poiché recidivo con patente revocata, è stato sorpreso alla guida della vettura appartenente ad un pensionato del luogo deferito a sua volta per “incauto affidamento” del veicolo.
A Fasano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per “reiterazione nella guida senza patente”, un 32enne del luogo, controllato alle ore 21.00 in via Lauberg alla guida dell’autovettura “Fiat Stilo” di proprietà di un pensionato del luogo, sprovvisto della patente di guida poiché revocata. L’uomo era recidivo poiché era già stato contravvenzionato nell’arco del biennio per la stessa violazione. La vettura è stata affidata al proprietario che è stato deferito per incauto affidamento del veicolo.
Nella situazione appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno. È una delle due ipotesi dell’art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida.