San Vito dei Normanni: 25enne fermato alla guida del proprio autoveicolo è risultato positivo al test alcolemico con un tasso pari a 2,34 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca. Il valore riscontrato nel soggetto è particolarmente elevato. L’intossicazione da etanolo può essere causa di morte e si manifesta con uno stato d’incoscienza, alitosi, arrossamento cutaneo, difficoltà respiratoria ed ipotermia. L’assunzione di alcol contestuale con gli stupefacenti ne accentua i disturbi.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno deferito in stato di libertà un 25enne del luogo per guida sotto l’influenza dell’alcol. Il giovane è stato fermato alla guida della propria autovettura Alfa Romeo 147, sottoposto ad accertamenti sanitari dal personale del 118 è emersa la positività all’alcol con un tasso pari a 2,34 G/L. La patente è stata ritirata e la vettura è stata sequestrata ai fini della confisca. La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice della strada che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato– salvo che non appartenga a persona estranea al reato – . Il legislatore ha altresì previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale; ed ancora considerato l’allarme sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata prevista specifica aggravante che si applica nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22.00 e le ore 07.00.