OPERATORE ECOLOGICO ALLA GUIDA DEL MEZZO FA INCIDENTE, UBRIACO E DROGATO. PATENTE RITIRATA

I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà un 39enne operatore ecologico  del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcol e delle sostanze stupefacenti. L’uomo nella giornata di mercoledì 17 verso le ore 18.00 ha provocato un sinistro stradale  senza feriti  mentre era alla guida di un veicolo adibito alla raccolta  dei rifiuti, andando a impattare   contro un motociclo “Piaggio Beverly” condotto da un  uomo di Ceglie Messapica. Sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’Ospedale di Francavilla Fontana  è risultato positivo con un tasso alcolemico elevatissimo  pari a 3 Grammi/Litro, nonché positivo  alle sostanze stupefacenti oppiacei e cannabinoidi. La patente gli è stata ritirata. La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo –salvo che non appartenga a terzi- e la revoca della patente di guida. Il legislatore ha altresì previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale; ed ancora considerato l’allarme sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata prevista specifica aggravante che si applica nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22.00 e le ore 07.00. Ulteriore aspetto concerne l’obbligo di sottoporsi alle verifiche sanitarie, nel caso in cui si è coinvolti in un sinistro stradale ovvero quando emergono una serie di elementi psicofisici da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza nonché la positività al pre-test fatto con l’etilometro.

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