Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 255 che dispone la riapertura con decorrenza immediata di Strutture termali e centri benessere, delle attività di Accompagnatori e guide turistiche, Circoli culturali e ricreativi. E la riapertura, con decorrenza dal 15 giugno, di Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto), Servizi per l’infanzia e l’adolescenza; Attività congressuali e grandi eventi fieristici.
L’ordinanza contiene le Linee guida regionali con le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura, nonché nuove misure o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di prevenzione e contenimento per alcune attività (manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, commercio al dettaglio su aree pubbliche), già esercitate nel territorio regionale.
In allegato il testo completo dell’ordinanza n. 255, con le Linee guida.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
N. 255 del Registro
OGGETTO : D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura con decorrenza
immediata di strutture termali e centri benessere, Accompagnatori e
guide turistiche, Circoli culturali e ricreativi; con decorrenza dal 15
giugno, Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto), Servizi per
l’infanzia e l’adolescenza; Attività congressuali e grandi eventi fieristici.
Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure di prevenzione
e contenimento idonee a consentire la riapertura, nonché contenenti
nuove misure o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di
prevenzione e contenimento per alcune attività (manutenzione del verde,
noleggio veicoli ed altre attrezzature, commercio al dettaglio su aree
pubbliche), già esercitate nel territorio regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare:
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– l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche,
produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a
livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
– l’art.1 comma 16, il quale, tra l’altro, dispone che in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30
aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure
derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi
del medesimo articolo 2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che
all’articolo 1 comma 1, a sua volta, dispone che le Regioni possano procedere
alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in
coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020
“Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in
data 15 maggio 2020” .
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e
produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 16, 22 e 25 maggio e, da ultimo, il 9 giugno 2020 recanti
l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi
contemplate;
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VISTE le precedenti ordinanze n 237/2020 – 240/2020 – 243/2020 – 244/2020
con le quali il Presidente della Regione Puglia ha consentito la ripresa di
numerose attività sulla base delle Linee guida regionali elaborate ed
aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 17
maggio 2020;
RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da
Covid-19 nel territorio pugliese consenta la riapertura e l’autorizzazione di
ulteriori attività, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota
AOO_005/PROT/10/06/2020/0001999 – allegato 2 alla presente ordinanza)
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette ulteriori attività
con l’andamento della situazione epidemiologica e trasmesso le Linee guida
regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) in coerenza alle linee guida per
la riapertura delle attività economiche e produttive oggetto della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome (16, 22, 25 maggio – 9 giugno 2020)
e in coerenza agli specifici protocolli contenuti nelle schede tecniche
predisposte da ciascuna struttura dipartimentale competente ratione materiae ;
CONSIDERATO, peraltro, che le predette linee guida regionali contengono
anche nuove misure di prevenzione e contenimento o l’aggiornamento e
l’integrazione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio,
per alcune attività già esercitate, consentite o autorizzate nel territorio
regionale, in conformità agli aggiornamenti introdotti nelle linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive oggetto della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome (16, 22, 25 maggio e 9 giugno
2020);
RILEVATO che, sulla base dell’aggiornamento dei dati forniti dal
Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, riferito alla settimana
29 maggio – 04 giugno, contenuto nella su citata nota del Dipartimento della
Salute competente, si registra un ulteriore calo dei contagi che ha interessato
tutte le province pugliesi;
CONSIDERATA, quindi, l’opportunità di provvedere alla riapertura delle
ulteriori attività, di cui all’art.2 della presente ordinanza, con la decorrenza
indicata per ciascuna di esse, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
citate linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) recanti, si
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ribadisce, non solo le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio per le attività oggetto di riapertura, ma anche nuove misure di
prevenzione e contenimento o l’aggiornamento e l’integrazione delle misure
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, per attività già esercitate,
consentite o autorizzate nel territorio regionale;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui
all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in
materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio
regionale;
Sulla base delle proposte del Capo Dipartimento Promozione della Salute,
del Capo Dipartimento Sviluppo Economico e del Capo Dipartimento
Turismo e Cultura;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
Sono approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza)
contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la
riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2, con decorrenza
dalla data indicata per ciascuna di esse, nonché contenenti nuove misure di
prevenzione e contenimento o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di
prevenzione e contenimento, per le attività di cui al successivo articolo 3, già
esercitate, consentite o autorizzate nel territorio regionale;
Art.2
1. Con decorrenza immediata , nel rispetto delle indicazioni tecniche
operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le
seguenti attività:
– Strutture termali e centri benessere;
– Accompagnatori e guide turistiche;
– Circoli culturali e ricreativi;
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2. A decorrere dal 15 giugno 2020 , nel rispetto delle indicazioni tecniche
operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le
seguenti attività:
– Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto);
– Servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
– Attività congressuali e grandi eventi fieristici;
Art.3
Le attività di manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature,
nonché commercio al dettaglio su aree pubbliche sono esercitate nel rispetto
delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio contenute nelle
linee guida regionali (allegato 1).
Art.4
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che
il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1
del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020 n.35.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero
territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella
Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e
ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Bari, addì 10 giugno 2020
Michele Emiliano
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