L’AUTORITA’ PORTUALE NON USA L’AVVOCATURA DELLO STATO E CONCEDE INCARICHI ALL’ESTERNO….

In un paese civile il contenzioso tra due enti pubblici dovrebbe risolversi attraverso un normale arbitrato. Ed invece si affollano le aule di giustizia, coinvolgendo vari gradi di giudizio e sperperando denaro pubblico con incarichi legali concessi all’esterno. E’ il caso dell’Autorità Portuale di Brindisi che per far causa al Comune (contro l’ordinanza sindacale con cui sono stati bloccati i lavori per la realizzazione della recinzione di via del Mare) ha fatto ricorso ad un legale esterno. Si tratta del prof. Francesco Saverio Marini, docente di diritto pubblico presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata di Roma. Francesco è figlio di Annibale Marini, ex presidente della Corte Costituzionale e. guarda caso, ordinario di diritto civile nella stessa università dove oggi lavora il figlio. Marini è di Catanzaro. Esattamente come l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà che, una volta assunto il ruolo di governo, chiamò il giovane Francesco Saverio a capo della segreteria tecnica. Ma Catricalà lo conosceva anche prima, visto che, a soli 37 anni, gli affidò una consulenza presso l’Autorità Antitrust di cui era presidente (prima di fare il sottosegretario).

Ma questi sono solo dati forniti a titolo di curiosità. L’aspetto non comprensibile è quello legato al fatto che l’ente portuale brindisino si sia servito di un avvocato esterno (e la parcella non sarà stata indifferente) per battere il Comune di Brindisi, ignorando un preciso obbligo a servirsi dell’Avvocatura di Stato “in modo esclusivo ed obbligatorio”.

Ecco cosa si legge proprio sul sito dell’Avvocatura dello Stato in relazione alle Autorità Portuali:

“Un particolare vicenda ha interessato le Autorità portuali, per le quali, dopo la loro trasformazione per effetto della L. 28-1-1994, n. 84, hanno ottenuto il patrocinio con DPCM 4/12/1997. Prima della formale concessione del patrocinio, molti erano stati i dubbi e le discussioni sulla reale natura di questi soggetti che, secondo alcuni avevano natura privatistica e, come tali privi del patrocinio della Avvocatura. Interessante il parere del Comitato Consultivo dell’Avvocatura con cui si attribuisce a dette Autorità la natura di Ente-organo statale e, dunque, soggetti al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura ex art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (da ultimo si segnala il Decreto 3-5-2000 che detta norme per la liquidazione del patrimonio della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale ex art. 16 Legge n. 472/99 che prevede la possibilità per il liquidatore di chiedere pareri all’Avvocatura dello Stato da acquisirsi tramite il Ministero dei Trasporti)”.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
no_fumo_torchiarolo

what you need to know

in your inbox every morning