Con la delibera n. 186 del 5 luglio 2024, la Giunta Comunale, ha conferito mandato ad un avvocato esterno del foro di Lecce, per opporsi al decreto ingiuntivo n. 444/ 2024 .
Nella circostanza mi sembra di poter evidenziare, che in quella delibera nulla viene riferito sulla esistenza delle condizioni necessarie previste dalla legge per legittimare il provvedimento di incarico professionale in termini di imparzialità, trasparenza e di motivazione, al fine di rendere intellegibile la congruità della scelta fiduciaria esterna, rispetto al bisogno di difesa da appagare.
Tutte valutazioni ed informazioni che, come previsto dall’attuale normativa, devono essere non solo preventive, ma anche idonee a giustificare adeguatamente il provvedimento, sia con riferimento alla straordinarietà delle esigenze da soddisfare, sia con riferimento alla carenza di personale interno addetto sotto il profilo quantitativo e qualitativo, che il sottoscritto non riesce ad individuare, tenuto anche conto dell’impegno e delle riconosciute capacità professionali esistenti all’interno dell’ ufficio legale del comune di Brindisi.
Questioni che vanno adeguatamente chiarite nel corpo della delibera, per evitare le possibili censure della Corte dei Conti, che in moltissime circostanze ha valutato colpa grave tali omissioni, qualificandole come situazioni di danno erariale, con il conseguente recupero economico a carico dei responsabili.
Naturalmente non sussiste alcun divieto di fare ricorso a singoli incarichi esterni, che però vanno conferiti rispettando le condizioni e limiti imposti dal nostro ordinamento, che sono dettati anche per soddisfare il principio della economicità della spesa e del buon andamento della pubblica Amministrazione, affermato all’ art 97 della Costituzione. In sintesi per non sprecare denaro pubblico da utilizzare per far fronte ai tanti bisogni della collettività.
Quello che fa specie, in questa ed in altre circostanze, è la implicita carenza di fiducia nelle capacità professionali della categoria forense di questa città, di sovente ignorata dall’Amministrazione comunale di Brindisi, che dovrebbe indurre l’ordine professionale ad una profonda riflessione ed approfondimento.
Nondimeno, senza intenzione alcuna di voler minimamente revocare in dubbio le capacità professionali del legale incaricato, sarebbe necessario conoscere i parametri che hanno indirizzato tale scelta, per rendere comprensibile ai cittadini i motivi che hanno indotto l’ente comunale a riporre la fiducia nel predetto professionista.
Nondimeno non si comprende la finalità di quell’avviso emanato dall’amminitrazione comunale, la cui finalità sembrava essere destinata all’acquisizione della disponibilità di avvocati per il conferimento di incarichi da parte dell’amministrazione comunale e che non sembra essere stato utilizzato nella circostanza.
Una procedura già attivata da tempo da moltissimi altri enti locali, i quali per la selezione di un difensore esterno, hanno voluto uniformarsi a criteri di trasparenza, pari opportunità e rotazione, con l’istituzione di un apposito albo comunale degli legali di fiducia, distinti per specializzazione.
Ma sarebbe opportuno che finalmente il comune si dotasse di un apposito regolamento o linee guida per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all’ente. Sempre in caso di necessità, adeguatamente motivate.
Questioni che vanno immediatamente chiarite e risolte, per evitare possibili interventi e censure da parte della Corte dei Conti, alla quale viene sottoposto il caso in esame.
Vincenzo Albano