Recentemente corrono in città notizie e informazioni rivolte, principalmente, a titolari esercenti di attività commerciali e/o artigianali, riguardo all’obbligatorietà per gli stessi di attuare specifiche procedure finalizzate al rispetto delle disposizioni normative previste dalla Legge Regionale n. 30 del 30.11.2016, modificata e aggiornata con L. R. n. 36 del 09.08.2017 – “norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”.
Ne consegue notevole confusione tra i diretti interessati, i quali sono quotidianamente bersagliati dalle indicazioni dettate dalla norma regionale ma, nello stesso tempo, “taglieggiati” per le conseguenze derivanti in caso d’inadempienza e/o non conformità.
Considerata l’entrata in vigore della precitata norma (BURP n. 126 del 4.11.2016), sarebbe stato opportuno che, chi di dovere, avesse attuato un’appropriata campagna informativa/divulgativa utile a fornire giuste informazioni a riguardo, ed efficace in termini di recepimento degli obblighi previsti.
Nello specifico, la normativa prevede che entro due anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva il piano di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato.
Il Piano dispone l’aggiornamento delle aree a rischio, l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione, i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio, i limiti di concentrazione per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del radon rispetto all’insorgenza delle patologie, definizione di un sistema di informazione e divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all’esposizione e delle misure di prevenzione.
Entro un anno dall’approvazione del Piano, i Comuni adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Al momento, salvo limiti di concentrazione più restrittivi previste da specifiche norme di settore, per gli edifici esistenti sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri, primaverile/estivo – autunnale/invernale.
Pertanto, per gli edifici esistenti, distinti in “destinati all’istruzione” (asili nido e scuole materne) e “destinati non all’istruzione” (aperti al pubblico), il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non possono superare i 300 Bq/M3, misurato con strumentazione passiva (dosimetro, il cui interno è caratterizzato dalla presenza di un elemento sensibile alle radiazioni emesse dal radon, cosiddetto rilevatore).
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, gli esercenti attività di cui sopra, provvedono ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera/estate – autunno/inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune di appartenenza e all’ARPA Puglia.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Qualora all’esito delle misurazioni, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite, il proprietario dell’immobile presenta al comune di pertinenza, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere all’ASL competente.
Se la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la messa in atto di specifici processi finalizzati a prevenire l’insorgenza di patologie correlabili a esposizioni di agenti nocivi, è l’assoluta priorità di chi governa e di chi ha l’obbligo di far rispettare le leggi, è anche vero che i diretti interessati hanno il diritto di ricevere, in tempi congrui, indicazioni operative appropriate ed efficaci, e nel contempo evitare che i proponenti millantino affermazioni e ipotesi … “se non lo fai ti chiudono l’attività”.
L’adeguamento e la rispondenza di determinati requisiti prescritti dalle norme cogenti, non deve diventare occasione di “business del momento” per coloro che si propongono come consulenti di settore, ma la prospettiva con cui prestare la consulenza tecnico/amministrativa deve soprattutto considerare l’aspetto morale di coloro che esercitano, con numerosi sacrifici, la propria attività, peraltro già tormentata dalla difficile realtà economica/commerciale.
Giampiero Campo