ECCO COME IL TAR HA CANCELLATO LE RICHIESTE DELLA FALZARANO, ACCOGLIENDO LE TESI DEL COMUNE

Pubblichiamo integralmente l’ordinanza con cui il Tar di Lecce ha respinto tutte le richieste formulate dalla Ecologia Falzarano contro il Comune di Brindisi. Inj tal senso, sono state accolte tutte le tesi esposte nel ricorso dall’ente locale brindisino attraverso l’avv. Trane:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2017, proposto da:

 

Ecologia Falzarano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Saverio Marini, Valerio Di Stasio e Francesco Nobile, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, n. 28;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. Sede di Napoli – Vomero, in persona del Direttore Responsabile pro tempore, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., in Persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore c/o Avvocatura di Lecce, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni – I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore c/o l’Avvocatura di Lecce, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari:

– della Determinazione del Comune di Brindisi – Servizio Ufficio Contratti, n. 49 del 3 maggio 2017, recante “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente. CIG: 6886106270 – Revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti di ECOLOGIA FALZARANO s.r.l. ed esclusione dalla procedura di gara”;

– nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e, in particolare del provvedimento di incameramento della cauzione, prot. n. 44426 dell’11 maggio 2017, della nota di segnalazione all’A.N.A.C., prot. n. 44454 dell’11 maggio 2017, nonché della determina sindacale prot. n. 111839 del 30 dicembre 2016 di conferimento degli incarichi di direzione e gestione delle strutture dell’Ente, nei limiti fatti valere con il presente ricorso;

– per l’annullamento e comunque per l’accertamento dell’illegittimità/irregolarità del D.U.R.C. richiesto ai fini della stipula del contratto in data 29 marzo 2017 ed emesso in data 27 aprile 2017, prot. I.N.A.I.L._6977664, attestante la non regolarità della società Ecologia Falzarano s.r.l. per versamenti nei confronti dell’I.N.P.S., assunto a presupposto del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla procedura;

– per la conseguente condanna dell’Amministrazione a stipulare il contratto con la società Ecologia Falzarano.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avv.ti F. Trane, F. Nobile, S. F. Marini, A. Caggiula, in sostituzione dell’Avv. V. Di Stasio;

 

Rilevato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto:

– dal D.U.R.C. richiesto il 29 marzo 2017 ed emesso il 27 aprile 2017 risulta la grave irregolarità contributiva I.N.P.S. esistente prima della stipula del contratto, motivo (doveroso per la Stazione appaltante) di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 – correttamente interpretati -, posto che, tra l’altro, l’irregolarità contributiva sopravvenuta alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e fino alla stipula del contratto appare causa escludente dalle procedure di gara e che l’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 sembra meramente rettificato (e non innovato) in parte qua dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

– non occorre l’invito alla regolarizzazione;

– la censura inerente all’incompetenza/incompatibilità del Dirigente, a prescindere dai profili sostanziali (pure prima facie infondati, atteso che l’interpretazione proposta condurrebbe ad una sostanziale disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 221 della L. n. 208/2015, norma esplicitamente riferita all’Avvocatura civica), appare – comunque – inammissibile per carenza di interesse, in ragione dell’inevitabile motivo di esclusione della Società ricorrente (in esito all’ipotetica rinnovazione dell’azione amministrativa);

Ritenuto che deve essere disattesa, per l’irritualità della richiesta (avanzata a verbale), ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, l’istanza di oscuramento formulata dalla difesa della Società ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza respinge la summenzionata istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Luisa Rotondano Enrico d’Arpe
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