Egr. Direttore Responsabile
Brindisitime
In nome e per conto del Dirigente Amministrativo del Distretto Socio Sanitario n. 1 dell’Asl di Brindisi ed in riferimento all’articolo di stampa pubblicato da Codesta Rivista in data 17/5/2021, facendo seguito alla disponibilità manifestata dalla S.V. in ordine alla pubblicazione della replica, si chiede che venga pubblicata la segue replica:
- il Dirigente non ha e non ha mai avuto “incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del personale”, avendo ricoperto il ruolo di dirigente dell’Unità Operativa Semplice “Direzione amministrativa del Distretto di Brindisi” dal mese di agosto 2015. All’uopo, come chiarito nella stessa Circolare n. 11/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica – citata in modo volutamente parziale ed artefatto dal Facecchia – l’inciso utilizzato dall’art. 53 comma 1 bis del Decreto Lgs.30/03/2001 n. 165, ovvero “deputate alla gestione del personale”, individua in modo chiaro la “missione”, ossia la competenza specifica in materia di gestione “del” personale. Ebbene, la “Direzione amministrativa del Distretto” non è struttura deputata alla “gestione del personale” nel senso anzi esplicitato dalla Funzione Pubblica e pertanto, risulta chiaro a chiunque che non sussista alcuna situazione di “conflitto di interesse” e quindi di “incompatibilità”.
Peraltro, il Dirigente attualmente, non solo non riveste alcuna carica sindacale ma non né è neppure iscritta ad alcuna organizzazione sindacale. Vero, invece, che il Dirigente, per un breve periodo che va dal maggio 2019 a luglio 2020 (con rinuncia anche a qualunque appartenenza sindacale), ha si rivestito la carica di “dirigente sindacale”, guarda caso proprio per la UIL FPL BRINDISI, del sig. Gianluca Facecchia (autore della missiva), ritualmente notificata alla Asl! Inverosimilmente, però, pur risultando formale estensore del libello, il Sig. Facecchia sembra aver “dimenticato” che il Dirigente aveva svolto attività di dirigente sindacale proprio per il suo sindacato, rilevando solo ex post presunte ipotesi di incompatibilità ed illegittimità mai eccepite prima!
Il Sig. Facecchia, avendo dato prova della conoscenza della Circolare n 11/2010, proprio per il ruolo di Dirigente Sindacale della UIL, non poteva non sapere che, in capo allo stesso Dirigente non poteva configurarsi, anche laddove effettivamente ricoperto tale incarico per altra sigla sindacale, alcuna incompatibilità o illegittimità!
- in merito, poi, all’asserita illegittimità dell’incarico dirigenziale di cui risulta titolare il Dirigente, si precisa che lo stesso è stato conferito nel 2015 con deliberazione dell’ASL BR con durata triennale e rinnovato con altra deliberazione ASL BR per un ulteriore triennio con altra deliberazione del 2019 (quindi, quando ancora svolgeva incarico di Dirigente Sindacale per la Uil del Sig. Facecchia!), al pari di altri colleghi, sui quali però il Segretario Prov.le UIL non ritiene di sollevare alcun dubbio di legittimità!
Il rinnovo è stato disposto in virtù delle positive valutazioni dell’operato del Dirigente, che ha riportato sempre valutazioni con giudizio massimo “largamente superiore alle attese”, dedicandosi alle attività di competenza, svolte con zelo e dedizione pacificamente riconosciute ed in ordine alle quali, il Sig. Facecchia, in virtù delle decantate e non meglio precisate esigenze di “tutela dell’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione” di cui si è fatto paladino, non ha ritenuto di formulare alcuna specifica critica!
Sul punto, è il caso di rilevare, per completezza, che il nuovo CCNL Funzioni locali triennio 2016- 2018 ha, altresì, previsto, all’art. 71, che gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e complessa abbiano una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 7, eventualmente rinnovabile!
Ad ogni buon conto, il Dirigente, lungi dall’intento di creare le paventate ed inverosimili “relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti”, subire “pressioni esterne” o consolidare “situazioni di privilegio” e “aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”, già in data antecedente al libello del Sig. Facecchia, aveva ritenuto di proporre la propria candidatura per altro incarico dirigenziale, partecipando ad un avviso interno della stessa ASL, ad oggi ancora in fase di espletamento!
- anche in ordine al presunto coinvolgimento del Dirigente in fattispecie di rilevanza penale, certamente di competenza specifica della Magistratura e degli Organi di Polizia investigativa e non certo di un Segretario Provinciale di Sindacato, corre l’obbligo di precisare che il Dirigente non ha mai avuto carichi penali pendenti, né ha mai ricevuto alcuna formale contestazione da parte della Procura della Repubblica, né è mai stata rinviata a giudizio!
Il dirigente, ad oggi, laddove di pubblico interesse, risulta ricorrente in un giudizio civile dallo stesso avviato innanzi al Giudice del Lavoro e non certo “imputato” per fatti corruttivi innanzi al Giudice Penale!
* * * * * *
Tanto si doveva come replica all’ingiustificato attacco del Segretario provinciale della UIL Fpl, Sig. Gianluca Facecchia, perpetrato in danno del Dirigente da me rappresentato, in ordine al quale si riserva ogni opportuna azione presso le competenti sedi giudiziarie, ove lo stesso sarà chiamato ad esplicitare le motivazioni sottese alla veemente richiesta di rimozione dal Distretto di Brindisi di un Dirigente legittimamente incaricato! Cui prodest?
Distinti Saluti
Avv. Piero De Stradis