Riceviamo dall’avv. Giovanni Luca Resta e pubblichiamo:
Nella tarda serata di ieri 11 gennaio il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Brindisi, in persona della Dott.ssa Tea Verderosa, a conclusione della lunga Camera di consiglio
tenuta in pari data al termine di una complessa e articolata udienza di discussione delle parti, ha
definitivamente ordinato l’archiviazione del procedimento penale sorto a carico di
CORIGLIANO Assunta, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in servizio
presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” che accorpa i plessi scolastici di San
Donaci e Cellino San Marco, difesa dall’Avv. Giovanni Luca Aresta del Foro di Brindisi.
La Dott.ssa Corigliano era accusata da tale F.M., che all’epoca dei fatti aveva svolto funzioni di
Assistente Amministrativo (quindi, nell’inquadramento del personale ATA) presso i suddetti
Istituti di Istruzione che aggregano sotto il profilo organizzativo e gestionale le Scuole Materne ed
Elementari del ridetto contesto territoriale, di mobbing ovverosia quell’insieme di comportamenti
persecutori posti in essere nei confronti del lavoratore o di altro soggetto al fine di emarginarlo e
allontanarlo dal gruppo di lavoro. Dura la spallata alla Difesa della presunta persona offesa dal
reato, affidata alle cure dell’Avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce, che, con assoluta pervicacia,
ha sostenuto negli anni la colpevolezza della donna accusata di oltre 1500 episodi di persecuzione
e discriminazione in ambiente lavorativo.
All’esito della complessa attività di indagine affidata al Sost. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Brindisi Dott. Francesco Carluccio, che ha visto l’avvicendarsi di diverse
professionalità del mondo scolastico brindisino, il Giudice ha definitivamente accolto la tesi
sostenuta dall’Avv. Aresta secondo cui, tra le tante altre, non solo la condotta della Corigliano
sarebbe stata ispirata alle regole del “pubblico dipendente modello” ma senz’altro rispondente al
buon andamento dell’Organizzazione scolastica i cui gravosi compiti sono affidati -per l’appuntoal
DSGA. Il provvedimento è certamente destinato a fare Giurisprudenza non solo tra i confini del
prestigioso Foro salentino poiché il Giudice, nel fare proprie le considerazioni sfoderate in punto
di difesa dell’indagata dal penalista mesagnese, non ha mancato di evidenziare come proprio
nell’ambito penale, l’assenza del reato specifico di mobbing, in attesa di approvazione della
specifica proposta di legge in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività
lavorativa di fatto arenatasi in Parlamento, renda allo stato necessario fare ricorso ad altre figure di
reato per tutelare la vittima e cioè l’ingiuria, la diffamazione, l’abuso di ufficio, le lesioni
personali, fino al più grave reato di violenza sessuale, violenza privata, estorsione e come, nella
fattispecie sotto esame, i maltrattamenti in famiglia. Proprio nel richiamare il reato di
maltrattamenti in famiglia, la Difesa dell’indagata ha evidenziato come assolutamente mancante
nel caso sub iudice l’assenza del requisito del rapporto di “para-familiarità” tra i soggetti coinvolti,
nel senso che, pur non rientrando nel contesto tipico della famiglia, il rapporto tra il mobber e la
sua vittima deve comportare una relazione abituale e consuetudinaria di vita, poiché è solo con
una simile vicinanza che può profilarsi, attraverso lo svilimento e l’umiliazione del soggetto che
subisce, l’ipotesi di maltrattamenti: per dirla in soldoni, l’ambiente scolastico in cui sarebbero
verosimilmente maturati gli episodi denunciati non può di certo essere considerato
“parafamiliare”.