L’art. 49 del capitolato speciale di appalto relativo all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assegna alla società incaricata del servizio l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di percentuale media di raccolta differenziata del 55% al termine dei primi dodici mesi di attività ( con obiettivo intermedio di breve termine del 50% ) e la percentuale del 65%, entro i successivi 12 mesi .
Il successivo art 50 prevede, che in caso di mancato raggiungimento della percentuale relativa ai primi dodici mesi di attività, sia applicata a carico della società interessata una ” Penalità” pari alla differenza dell’importo dell’ecotassa che i cittadini, gli artigiani, i professionisti, i commercianti, le imprese, le associazioni, dovranno pagare a causa del mancato raggiungimento della percentuale prevista , per la parte corrispondente alla differenza fra il valore dell’ecotassa applicata e quella applicabile con rendimento della differenziata al 55% .
Purtroppo, la percentuale disastrosa di raccolta differenziata conseguita in questi primi dodici mesi di attività dell’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti, inferiore al 40% , sta comportando un notevole incremento dei costi e, di conseguenza, della tassa sui rifiuti, sia per l’incremento dell’ecotassa connesso alla percentuale di differenziato raggiunta, sia per effetto del conferimento in discarica di una quantità rilevante di rifiuto indifferenziato , che in base alle previsioni contrattuali avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata, sia per il mancato incasso dalla vendita di quella percentuale mancante di materiale riciclabile ( carta, plastica, metalli, ecc.) .
Una penale che va resa pubblica nell’importo per informare i contribuenti, che potrebbero pagare con la ta.ri. più del dovuto, ove non fosse applicata. Evitando, nel contempo, di replicare i considerevoli ritardi maturati nel passato nella sua determinazione ed applicazione.
E’ evidente che la mancata applicazione della stessa potrebbe configurare l’ipotesi di negligenza e trascuratezza nella cura dell’interesse pubblico e di conseguente danno erariale.
A tutto questo faccio riferimento per chiedere, in applicazione della funzione di controllo democratico riveniente dal Dlgs n. 33/2013, l’importo della penalità applicata, ma anche i dati relativi alla quantità in Kg di rifiuti indifferenziati prodotti in questi ultimi dodici mesi, l’importo dell’ecotassa applicata e il valore dell’ecotassa applicabile con rendimento della differenziata al 55%.
Preme far presente nella circostanza, che in caso di mancato riscontro, in tempi ragionevoli dei dati richiesti, sarò costretto, mio malgrado, a rivolgermi al titolare del potere sostitutivo e per ultimo direttamente al Ministero della trasparenza ed Integrità per l’attivazione delle procedure previste dalla legge e il soddisfacimento del mio diritto e di quello di tutti i cittadini di Brindisi.
Vincenzo Albano