Albano: perché non si applicano le penali per il mancato raggiungimento del 55% di differenziata?

L’art. 49 del capitolato speciale di appalto relativo all’affidamento  del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti  assegna alla società incaricata del servizio l’obbligo  di garantire il  raggiungimento degli obiettivi di percentuale  media di raccolta differenziata del 55% al termine  dei primi dodici mesi di attività ( con obiettivo intermedio di breve termine del 50% ) e la  percentuale  del 65%, entro i successivi 12 mesi .

            Il successivo art 50   prevede, che in caso di  mancato raggiungimento della percentuale relativa ai primi dodici mesi di attività, sia applicata a carico della società interessata  una  ” Penalità”  pari alla differenza dell’importo dell’ecotassa che  i cittadini, gli artigiani, i professionisti, i commercianti,  le imprese, le associazioni, dovranno  pagare  a causa del mancato raggiungimento della percentuale  prevista , per la parte corrispondente  alla differenza  fra il valore dell’ecotassa applicata e quella applicabile  con rendimento della differenziata  al 55% .

            Purtroppo,  la percentuale disastrosa di raccolta differenziata conseguita  in questi primi dodici mesi di attività dell’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti,  inferiore al 40% , sta  comportando un notevole incremento dei costi e, di conseguenza, della tassa sui rifiuti, sia per l’incremento dell’ecotassa connesso alla percentuale di differenziato raggiunta, sia per effetto  del  conferimento in discarica  di una quantità rilevante di rifiuto indifferenziato , che in base alle previsioni contrattuali avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata, sia   per il mancato  incasso dalla vendita di quella percentuale mancante  di materiale  riciclabile ( carta, plastica, metalli, ecc.) .

            Una penale  che va resa pubblica nell’importo per informare i contribuenti, che potrebbero pagare con la ta.ri. più del dovuto, ove non fosse applicata.      Evitando, nel contempo,  di replicare  i considerevoli ritardi maturati nel passato nella sua determinazione ed applicazione.

E’ evidente che la mancata applicazione della stessa potrebbe configurare l’ipotesi  di negligenza  e trascuratezza nella cura dell’interesse pubblico e di conseguente danno erariale.

A tutto questo faccio  riferimento  per chiedere,  in applicazione della funzione di controllo democratico riveniente dal Dlgs n. 33/2013,   l’importo della penalità applicata, ma anche  i dati  relativi alla quantità in Kg  di rifiuti indifferenziati prodotti in questi ultimi dodici mesi, l’importo dell’ecotassa applicata e il valore dell’ecotassa applicabile  con rendimento della differenziata al 55%.

Preme far presente nella circostanza,  che in caso  di  mancato riscontro, in  tempi ragionevoli  dei dati richiesti, sarò costretto, mio malgrado,  a rivolgermi al titolare del potere sostitutivo e per ultimo   direttamente al Ministero  della trasparenza ed Integrità per l’attivazione delle procedure previste dalla legge e  il soddisfacimento del mio  diritto e di quello di tutti i cittadini di Brindisi.

Vincenzo Albano

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