Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dr. Stefano Marzo, dr.ssa Roberta Marra e dr. Antonio Ivan Natali, quest’ultimo relatore, hanno accolto, in sede di reclamo, il ricorso cautelare della Ecotecnica srl, difesa dall’avv. Giacomo Massimo Ciullo, contro il Comune di Brindisi, difeso dall’avv. Rossana Palladino, ritenendo illecita ed illegittima la richiesta di escussione della polizza fideiussoria per l’intero importo garantito di euro 1.131.290,29, così come avanzata dall’ente appaltante Comune di Brindisi.
Nello specifico, il dirigente del Settore Ambiente e Igiene Urbana, avv. Mario Marino Guadalupi, aveva giustificato la richiesta di escussione della polizza con la motivazione di volersi sostituire alla Ecotecnica per pagare il debito residuo dell’appaltatrice verso i dipendenti in forza durante la gestione dell’appalto ormai concluso relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Il Tribunale ha ritenuto che il Comune non ha titolo per escutere la polizza fideiussoria prestata dalla Ecotecnica, non potendosi sostituire a quest’ultima nel pagamento dei lavoratori oltre il limite delle somme ancora dovute alla società appaltatrice.
I giudici hanno, altresì, condannato il Comune a pagare sia alla Ecotecnica sia alla compagnia assicurativa Zurich le spese e competenze legali del procedimento.