Riceviamo la nota di un nutrito gruppo di docenti di sostegno esclusi dalle nomine a seguito di ciò che loro considerano un sopruso. Di fatto docenti con punteggi elevati in graduatoria ed anni di esperienza, sono stati estromessi e al loro posto nominati docenti con ponteggi più bassi e senza esperienza. Un danno ancora una volta anche e soprattutto per i disabili delle scuole brindisine. Ecco la nota “Siamo all’assurdo. Migliaia di docenti inseriti regolarmente nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) della
scuola d’infanzia e scuola primaria, seppur con riserva (in attesa di sentenza di merito), stanno subendo in
questi giorni un vero e proprio sopruso da parte del USP provinciale di Brindisi (Ufficio Scolastico
Provinciale) che in maniera del tutto arbitraria sta negando di fatto la possibilità di stipulare dei contratti di
supplenza. Veniamo ai fatti. Gli Istituti Scolastici in questi giorni stanno provvedendo alla convocazione di
tutti quei docenti, regolarmente inseriti nella graduatoria di 1° fascia d’istituto, per coprire tutti i posti
vacanti con varie tipologie di supplenze a tempo determinato. Quello che sta succedendo è che l’USP di
Brindisi mediante una nota di chiarimento indirizzata ai Dirigenti scolastici per l’individuazione dei docenti
per la stipula di contratti a tempo determinato nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, a firma del
Dirigente Vincenzo Nicolì, ha allegato un elenco di Docenti che possono stipulare contratti lasciando fuori
tutti gli altri. Ovviamente nel sistema scolastico italiano le uniche graduatorie valide sono quelle pubbliche
e non quelle stilate nei corridoi dell’USP all’insaputa dei Docenti e fino a mezzora prima dell’inizio delle
operazioni di assegnazione addirittura ai Dirigenti scolastici stessi. Questa nota fa riferimento a una nota
del MIUR n. 37381 del 29/08/2017 che dice “È possibile conferire incarichi a tempo determinato con
apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione del marito del giudizio pendente, ai docenti
risultanti destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto il disposto inserimento
con riserva nella GAE o di istituto risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le
utilità ad esso connesse.” Ebbene l’ordinanza emanata dal TAR del Lazio, derivante da un procedimento
cautelare è già per definizione “anticipatoria della utilità ad esso connessa”. E quale sarebbe questa utilità’
se non quella di stipulare contratti? Si badi bene che il MIUR non menziona affatto, in questa nota, la
dicitura a cui il Dirigente Nicolì si appiglia e cioè la possibilità di stipulare contratti. il MIUR specifica solo ed
esclusivamente che il provvedimento del giudice deve essere anticipatorio e l’ORDINANZA è il
provvedimento anticipatorio appunto, del merito che si terrà – per la ns ordinanza – il 05/12/2017. Tutto
questo caos deriva solo ed esclusivamente – a parere di chi scrive – da una errata interpretazione della nota
MIUR….che giammai fa riferimento alla tanta famigerata clausola di poter o non poter fare contratti, a cui il
Dirigente Nicolì fa riferimento. Le conseguenze che ne derivano, non solo pregiudicano il diritto al lavoro,
ma, non garantiscono la trasparenza amministrativa delle operazioni di verifica sui criteri (se pur discutibili)
da loro attribuiti. Tutti i Candidati non possono accedere alle posizioni favorevoli in graduatoria poiché sono tante le difficoltà per poter reperire le ordinanze cautelari di ognuno”.