AUTOVELOX NON TARATO: IL GIUDICE DI PACE ANNULLA LA MULTA

Successo per il ricorso presentato da un automobilista lo scorso 10 marzo al Giudice di Pace di Brindisi, Nicoletta Erroi, Il 24 agosto scorso l’uomo viaggiava sulla SS 379 Egnazia Delle Terme del Comune di Fasano alla 125 chilometri all’ora, 15 km/h oltre i limiti consentiti su quel tratto di strada. Il legale di fiducia, Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi ha proposto un ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, valutata l’inattendibilità della rilevazione elettronica della velocità effettuata dalla Polizia stradale con il Telelaser Ultralyte, ELTRAFF S.r.l..

Il Prefetto di Brindisi, titolare della legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della piena legittimità dell’operato della Polizia stradale.

Ora la pronuncia: “non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità lo strumento di rilevamento utilizzato Telelaser Ultralyte, posto che lo stesso risulta privo della necessaria taratura con riferimento a campioni nazionali e revisione periodica annuale, elemento indispensabile ed in alcun modo insostituibile con la dichiarata verifica della perfetta funzionalità prima dell’uso. Dal verbale si evince la sola omologazione dell’apparecchio, risalente peraltro all’08.05.2003, senza nessuna ulteriore indicazione circa eventuali verifiche e tarature così da legittimare ancor più la censura mossa in proposito dal ricorso introduttivo”.

E ancora: “in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo”.

Da ultimo il Giudice – in accoglimento della ulteriore eccezione sollevata dall’avvocato – ha altresì statuito che “non può trascurarsi la circostanza che nella fattispecie l’infrazione è stata accertata sulla base di un rilievo fotografico, invero molto offuscato ed incerto, che evidenzia in maniera certa la presenza contemporanea di due veicoli in movimento, praticamente affiancati: il che induce a ritenere particolarmente inattendibile la misurazione effettuata, la quale può essere inficiata dal contemporaneo transito di due veicoli”.

La multa è stata annullata e il Prefetto di Brindisi condannato alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.

 

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