CONTENZIOSO TELEFONICO – IMPORTANTE VITTORIA DELL’ ADOC UIL BRINDISI

Risarcimento commisurato mediante applicazione da parte del Tribunale delle c.d. tabelle degli indennizzi dell’Agcom e Registrazione delle chiamate al call center da parte del cittadino

Con recente sentenza n. 1461 del 21 ottobre 2022 il Tribunale di BRINDISI, nella persona del Dott. Stefano MARZO, ha accolto la domanda di un cittadino brindisino tramite atto di citazione proposto dagli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’ADOC–UIL Brindisi per risarcimento danni da inadempimento contrattuale da parte di una nota Compagnia telefonica.

Si è trattato di un giudizio iniziato nell’anno 2016 e riguardante la sospensione del telefono e della linea internet per un lungo arco temporale, di oltre un anno.

In buona sostanza, la vicenda è senz’altro una di quelle che ogni giorno coinvolge migliaia di consumatori che sempre più spesso si trovano a dover fronteggiare innumerevoli problemi con gli operatori, tra cui i più ricorrenti relativi a: doppia fatturazione, costi di recesso non dovuti, servizi non richiesti, importi maggiorati, mancata portabilità, linea assente o malfunzionante sino ad arrivare alla sospensione o cessazione dei servizi.

Ulteriore aspetto peculiare della vicenda è dettato dal fatto che l’utente/consumatore ha registrato le comunicazioni telefoniche con il call center della Compagnia telefonica ed ha utilizzato tali registrazioni in giudizio per dimostrare i disservizi subiti ed ammessi dagli stessi operatori del call center.

Di notevole rilevanza è la pronunzia del Tribunale di Brindisi, che fa seguito a precedente analoga sentenza del Tribunale di Bari, e che ad oggi costituiscono le uniche 2 sentenze in Italia riguardanti l’applicazione delle Tabelle Agcom.

Ed invero, dinanzi al Tribunale (e non Giudice di Pace) sono stati pienamente riconosciuti gli importi previsti dal regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 347/18/CONS (all’epoca dei fatti 73/11/CONS).

Ed infatti, il Giudice ha testualmente disposto quanto segue: “Passando alla liquidazione dei danni relativi al malfunzionamento del collegamento internet e alla ritardata risposta ai reclami, gli stessi ben possono essere determinati in via di equità, avendo come riferimento gli indennizzi di cui alla delibera 73-11-COS dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Infatti, pur trattandosi di indennizzi che sono stati previsti dall’Autorità Garante ai fini della “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, tuttavia possono essere utilizzati dal Giudice, quali parametri puramente indicativi, ai fini della valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 cc, per i casi in cui – come nella fattispecie in esame – il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.

Sul punto è opportuno segnalare come la questione dell’applicabilità delle tabelle degli indennizzi in sede giurisdizionale sia dibattuta.

Ed invero, tali tabelle vengono – paradossalmente – ritenute applicabili dinanzi ai Comitati Regionali delle Comunicazioni (c.d. Co.Re.Com) in sede di definizione delle controversie ma, incomprensibilmente, non ritenute applicabili o, comunque, non applicate dinanzi all’Autorità giudiziaria, quantomeno come parametro minimo di indennizzo e/o risarcimento da riconoscere all’utente/consumatore.

Pertanto è davvero di estrema importanza la richiamata pronunzia poiché l’autorevole Tribunale di Brindisi ha accolto in toto la qualificazione dei disservizi e la quantificazione prospettata dagli Avv.ti ELIA e MASI ed ha, conseguentemente, condannato la Compagnia telefonica procedendo ad un semplice ed automatico calcolo dei giorni di malfunzionamento, mancata erogazione dei servizi e mancata risposta ai reclami.

Nondimeno il Tribunale brindisino ha anche confermato un principio essenziale in materia di contenzioso telefonico e relativo all’onere della prova che incombe sull’operatore che deve dimostrare in giudizio di aver garantito l’erogazione dei servizi telefonici.

Dunque, si apre una strada davvero rilevante per i milioni di consumatori ed utenti che sempre più spesso lamentano problemi di fatturazione, di malfunzionamenti nella linea fissa e mobile, di lentezza nella connessione ad Internet.

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