Al Direttore Generale ASL Brindisi
direzionegenerale@asl.brindisi.it
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia
Direttore generale ASL Taranto
protocolo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Direttore generale ASL Foggia
protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
protocollo.asl.foggia@pec.rupar.puglia.it
Direttore generale ASL Bari
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Direttore generale ASL Lecce
direzione.generale@pec.asl.lecce.it
protocollo@pec.asl.lecce.it
Direttore generale BAT
direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Disposizione pronto soccorso Regione Puglia.
Abbiamo preso atto della nota in data 01/07/2022 dell’Assessorato regionale ad oggetto “Disposizione Pronto Soccorso” e dell’invito ivi contenuto a che le SS.LL. adottino disposizioni organizzative coerenti con quella impostazione.
Mentre è dato di dubitare che spetti all’ Assessorato regionale dettare disposizioni organizzative di quel tenore, nessun dubbio sussiste invece circa la circostanziata illegittimità di quanto ivi disposto.
E questo è il motivo per il quale, prima che le SS.LL. assumano qualunque iniziativa, è doveroso da parte di questa Organizzazione Sindacale sottoporre alla loro attenzione le articolate ragioni di profondo dissenso che giustificano questa iniziativa.
Come è universalmente noto, i dirigenti medici sono assunti in servizio all’ esito di procedure concorsuali che, tra l’altro, identificano preventivamente la disciplina e la correlata unità operativa presso la quale il selezionato è chiamato a svolgere la propria attività professionale. Il possesso della titolarità del diploma specialistico è condizione per l’ammissione alla selezione e la indicazione della unità operativa presso la quale sussiste la vacanza da colmare costituisce oggetto specifico del bando: tanto che il contratto individuale di lavoro lo prevede espressamente. Non è quindi ammessa la modifica unilaterale di uno dei requisiti essenziali della selezione concorsuale, prima, e del contratto di lavoro, poi.
Non costituisce inoltre argomento vincente l’utilizzo dell’istituto della mobilità di urgenza per come esso è declinato nella contrattazione collettiva. E ciò sia dal punto di vista oggettivo (la penuria di dirigenti medici in pronto soccorso è circostanza che ha origini risalenti nel tempo, che non è mai stata affrontata in termini strutturali, che si accentua nel periodo estivo per la concomitante esigenza di fruizione dell’assenza per ferie dei relativi addetti, così come la latenza pandemica è connessa alla diffusione del virus risalente ad almeno due anni fa e le attuali condizioni climatiche non sono certo una novità almeno nelle regioni del Sud del Paese: tutto ciò esclude che si versi nelle condizioni descritte dall’art. 16 CCNL 10.2.14), sia dal punto di vista soggettivo (la mobilità di urgenza presuppone la identità di disciplina e ne esclude l’utilizzabilità le volte in cui essa renda impraticabile lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale nelle unità operative destinatarie della mobilità).
Infine, si palesa del tutto ingiustificato il richiamo, peraltro neppure menzionato nel provvedimento regionale stante la sua generalizzata latitudine, alla titolarità di specializzazione in discipline affini e/o equipollenti. Lo stesso richiamo alle tabelle di cui al DM 30.1998 tradisce la fallacia dell’argomento: quelle tabelle sono infatti funzionali ad identificare i titoli di studio necessari per la partecipazione alla selezione concorsuale per il posto vacante che identifica la disciplina della successiva operatività; non rendono intercambiabile il possesso di specializzazioni in discipline diverse nello svolgimento di prestazioni ontologicamente disomogenee!
Da ultimo, ma non perciò di secondaria importanza, resta il potenziale pregiudizio cui, operando come preteso, si espongono l’utenza, da un lato, e i professionisti dall’altro. Il PS, spesso impropriamente utilizzato, costituisce pur sempre la porta di ingresso più frequentata per accedere ai servizi di diagnosi e cura appannaggio Istituzionale del S.S.N.: sarebbe di per sé intollerabile prendere atto del fallimento dell’alleanza utenza/servizio a causa della oggettiva incapacità dell’ organizzazione di fornire risposte tanto doverose quanto inadeguate e della soggettiva specifica competenza di chi è chiamato allo svolgimento di compiti che non sono quelli per cui è stato assunto.
Le SS.LL. sono pertanto formalmente diffidate dall’assumere iniziative del genere di quelle preconizzate dal provvedimento regionale.
Qualunque atto, destinato al singolo o alla collettività dei dirigenti medici, palesemente illegittimo secondo quanto sopra illustrato, esporrà chi lo assume alle inevitabili conseguenze sul piano della responsabilità personale, senza escludere i rilievi di carattere penale che ne possano derivare.
Federazione CIMO-FESMED PUGLIA
Il Presidente Federale Puglia
Dr. Arturo Antonio OLIVA