La scrivente Organizzazione Sindacale, tra i valori irrinunciabili cui ispira il proprio operato, ha sempre posto quali principi fondanti il rispetto della trasparenza e del merito. Con riferimento soprattutto delle modalità di accesso ai pubblici uffici, intesi come reclutamento del personale, non può che farsi applicazione dell’art. 97 della Costituzione, secondo il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
A tal proposito, con delibera di Giunta comunale n.234 del 28/12/2016 il Comune di Brindisi ha inteso pianificare l’assunzione di dirigenti extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110 del Tuel e con determina n. 347 del 29/12/2016 del Settore RR.UU. è stato approvato l’Avviso Pubblico di Selezione. Ciò premesso, quindi, appare molto singolare il fatto che il bando riporti alcuni titoli di accesso che appaiono essere al contempo limitativi e poco specifici con lauree che poco hanno a che vedere con le competenze richieste (emblematica la laurea in Ingegneria per la Programmazione Economica). Inoltre, a differenza di tutti i concorsi pubblici, non si prevedono le equipollenze di legge per le lauree ed i titoli post universitari, le pubblicazioni e le concrete esperienze vengono ricompresi in una generica area “Possesso di specifiche competenze tecnico-specialistiche” che di fatto dovrebbero connotare la completezza delle competenze del candidato, ma che non vengono ponderate su valori oggettivi e punteggi prestabiliti per ogni tipologia di titolo, esperienza o qualificazione posseduta. Nello specifico, per la figura di Dirigente ai “Servizi Controllo Risanamento Ambiente e Igiene Urbana” è prevista la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e non anche le lauree equipollenti ne simili quali Biologia o Geologia. Pertanto il titolo richiesto non è né esclusivo per tale competenza né esaustivo. Ancor più singolare la seconda posizione ossia un Dirigente per il “Servizio Pes (Programmazione Economica Strategica), Sic (Sistema Informatico Comunale) e Statistica” per il quale è prevista la Laurea in Economia e Commercio (dimenticando tutte le equipollenze) oppure quella generica di Ingegneria, quest’ultima non attinente alle funzioni da svolgere. Quindi non possono accedere laureati in Economia Aziendale, Economia e Management, Scienze Statistiche, Scienze Politiche, Giurisprudenza o simili, lauree in genere molto richieste per le qualifiche dirigenziali di settori non tecnici ma amministrativi ed inoltre maggiormente attinenti al profilo richiesto, con il paradosso che invece un ingegnere elettronico o edile possa a breve trovarsi a fare il Dirigente di un settore strategico per le tematiche di e-government, pianificazione strategica ed economica, accesso ai finanziamenti nazionali ed europei nonché di coordinamento di tutti gli altri settori con intuibili ricadute sulle scelte dell’Amministrazione e sui servizi. Sui requisiti di accesso e competenze minime per poter essere un dirigente pubblico ci viene in soccorso l’art.19 comma 6 del D. Lgs 165/2001 che dice chiaramente chi e come può diventare un dirigente ex art.110 del TUEL, sia comma 1 che comma 2. La stessa delibera e conseguente Bando sembrano riportarne integralmente alcune parti omettendone “distrattamente” delle altre. Qui rileva l’altro aspetto che il bando non fa alcun riferimento alla previa obbligatoria verifica che deve essere fatta all’interno dell’Amministrazione per appurare che non siano presenti figure in grado di ricoprire quei ruoli, come invece è successo in altri casi nello stesso Comune, con procedure rivolte solo a personale interno (Comandante Polizia Municipale), o come l’attuale conferimento di 2 incarichi di dirigenti per ricoprire posti in pianta organica attingendo dalle selezioni per idoneità bandite tra il 2014 ed il 2015. Purtroppo già da questi pochi elementi è legittimo il dubbio che non si stiano cercando i migliori dirigenti ma si stia cercando di sistemare, come al solito, gli amici degli amici… per i quali sarebbe stata concepita la delibera e per i quali saranno banditi avvisi “fotografia”. In aggiunta, pur in presenza di una non meglio specificata valutazione da parte di un altro non meglio specificato nucleo, non si procederà a stilare una graduatoria di merito, ma il Sindaco potrà individuare il candidato prescelto anche discostandosi dalla valutazione effettuata dal Nucleo valutativo.
Stesso discorso può essere riferito per l’avviso pubblico relativo alla nomina dei due componenti esterni del Nucleo di Valutazione. Trattasi di un importante organismo che sarà chiamato a valutare la perfomance organizzativa dell’ente e quella individuale dei dirigenti ai fini anche dell’attribuzione dell’indennità di risultato e di eventuali premi a tutti i dipendenti. E’ impensabile che per individuare tali figure l’Amministrazione non abbia indicato alcun titolo di accesso attinente alle funzioni da svolgere e alcun criterio di selezione delle eventuali candidature pervenute.
In pratica le procedure ed i criteri di selezione per figure così importanti quali dirigenti e nucleo di valutazione, sono talmente generici da permettere al Sindaco di nominare chiunque travalicando la legittima discrezionalità per sfociare in una ingiustificabile arbitrarietà della scelta. Non sono previste prove scritte, non ci sono materie su cui verterà il colloquio, non ci sono punteggi per i titoli o per l’esperienza maturata. Di fatto basta avere una laurea di quelle previste e 5 anni di attività lavorativa non meglio definita per poter fare il Dirigente Pubblico e ancor meno per diventare membro del Nucleo di valutazione arrivando al paradosso che un diplomato senza alcuna esperienza nelle materie di gestione e controllo potrebbe essere chiamato a valutare l’operato di dirigenti questi si, assunti in ruolo con regolare concorso pubblico e con decenni di esperienza. E comunque si sottolinea che la possibilità data dalla normativa di nominare dirigenti fiduciari ai sensi dell’art.110 del Tuel deve intesa come uno strumento finalizzato alla tutela di situazione di carattere temporaneo o eccezionale ma non può diventare unica modalità di selezione della classe dirigente superando il concorso pubblico che costituisce l’unico e legittimo strumento di accesso ai pubblici uffici. Omettiamo, per ovvi motivi di opportunità, di esprimere valutazioni in ordine alle modalità con cui in questi giorni si stanno reclutando gli amministratori per le partecipate (Farmacia e Brindisi Multiservizi) anche in questo caso senza alcun criterio oggettivo di scelta, titoli minimi di accesso e trasparenza. In conclusione, LA CGIL deve constatare che per l’Amministrazione Comunale in carica i principi di trasparenza e merito sembrerebbero essere ben lontani da essere acquisiti come criteri ispiratori di tutta l’azione amministrativa e che basta poco per arretrare di trent’anni.
Il Segretario CGIL Brindisi
Antonio Macchia