NURSIND BRINDISI Progressione economica orizzontale: il tavolo tecnico ASL Brindisi DIMENTICA, DISCRIMINA E NON VALORIZZA decine di LAVORATORI decine di lavoratori che da anni prestano la propria opera presso la ASL di Brindisi, inizialmente a tempo determinato ed ora a
tempo indeterminato, sono esclusi dalla progressione economica orizzontale.
Questo è quanto stabilito dal tavolo tecnico costituito dalla parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto
CGIL, CISL, UIL, FIALS e FSI.
La organizzazione sindacale Nursind, esclusa dal tavolo in quanto non firmataria di CCNL, ha dovuto, per questo motivo, ricordare
che lo stesso contratto collettivo da loro sottoscritto, stabilisce all’art. 58, confermando sul punto il contenuto della norma
contrattuale previgente (art. 31 CCNL 20/06/2001), che “al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine”.
Lo stesso articolo stabilisce altresì che” in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo
determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di
inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti
contrattuali.”
A ciò aggiungasi che ancor prima della disposizione contrattuale testé citata la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato (recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70), introduceva il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo
indeterminato e lavoratori a tempo determinato, così disponendo al comma 1 “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive”, così aggiungendo al comma 4 :” i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato eccetto quando criteri
diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Si rilevi ancora che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17372 del 13/07/2017 negava l’estensione del trattamento retributivo
della PEO soltanto per quei casi in cui ricorresse la mancanza di una effettiva continuità del rapporto di lavoro (trattandosi nella
fattispecie di prestazioni a termine non continuative).
Ne consegue quindi che è assolutamente illegittima l’esclusione in tali casi del lavoratore a tempo determinato che abbia prestato
servizio per anni senza soluzione di continuità, dovendo quanto meno riconoscersi allo stesso il risarcimento dei danni da perdita
di chance.
Più recentemente si è pronunciata in tal senso il Tribunale di Torino con la sentenza n. 429 del 12/03/2019, che richiama appunto
la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro, recepito con direttiva 1999/70/CE.
Ciò considerato, se non si provvederà a sanare la palese “dimenticanza”, coloro i quali abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo
determinato, consistente nel rinnovo, senza soluzione di continuità, di più contratti a tempo determinato possono senz’altro agire
per il riconoscimento del relativo trattamento economico.
Il Segretario territoriale NurSind Brindisi
Dott. Inf. Carmelo VILLANI