Ci sono molti dubbi, soprattutto fra gli esercenti, in merito ai costi e ai termini per le istallazioni dei rilevatori della valutazione della concentrazione del gas radon. E, purtroppo, da molti sono segnalate enormi speculazioni, dovute alla non conoscenza della materia da parte degli utenti, la mancanza di tempo per documentarsi e la fiducia riposta nel conoscente di turno per risolvere velocemente la questione.
Sul sito dell’Enea è tutto molto semplice, i costi di ogni singola valutazione sono di 15,40 euro + IVA con un sovrapprezzo di 5,50 € + IVA per le prime 25 valutazioni (ovvero 20,90 euro a rilevatore).
Cosa si intende per singola valutazione? Un rilevatore per ogni stanza e le rilevazioni sono due all’anno, quindi chi ha una sola stanza da sottoporre a valutazione, nell’anno di controllo, spenderebbe 41,80 euro. Il rilevatore (per stanza) viene inviato via corriere e istallato dallo stesso esercente (all’interno di una scatola nera da istallare nell’ambiente da attenzionare), dopo sei mesi viene rispedito dall’esercente all’Enea che, nel frattempo ha provveduto a inviare il secondo rilevatore per il secondo semestre, al termine anche viene rispedito dall’esercente anche il secondo apparecchio. I risultati delle valutazioni, espressi sia in unità d’esposizione che di concentrazione (quest’ultima calcolata sulla base della durata dell’esposizione comunicata a cura e responsabilità dell’utente), sono inviati all’utente entro 30 giorni dalla data di ritorno al Servizio dei rivelatori esposti.
Per ulteriori dettagli è possibile visionare il link dell’Enea
Sul sito dell’Arpa, invece, è estremamente chiaro, al link sulle fag, comprendere i punti più importanti sui termini e sulle modalità.
Per le scadenze questi i punti più importanti:
Gli esercenti attività (anche se in affitto), devono provvedere, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a partire dal 11/08/2017, (dunque il termine ultimo era quello dell’11 novembre scorso) ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale, suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.