Di seguito un comunicato stampa dello studio legale di Vincenzo Vitale In merito alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali AA2.
La prescrizione non decorre dal giorno successivo alla scadenza del buono, come ritiene Poste italiane, ma dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione.
“Possiedo un buono fruttifero postale a termine emesso nel 2001 della Serie AA2 e quando mi sono recato presso la filiale di Poste Italiane per richiederne il rimborso mi è stato detto che non potava più essere riscosso in quanto prescritto”.
Questo è quello che spesso accade ai possessori dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica AA2 che si trovano davanti ad un’errata interpretazione da parte di Poste Italiane della normativa relativa all’individuazione del giorno di prescrizione di tali buoni.
La normativa
– IL D.M. 29 marzo 2001, istitutivo della serie AA2 collocata nel periodo compreso fra il 14/4/2001 e il 22/10/200, dispone che i titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
– Il D.M. 19 dicembre 2000 prevede che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Dunque detti buoni hanno scadenza a sette anni, cioè possono essere liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno. A partire dal settimo anno i consumatori hanno 10 anni per richiedere il rimborso dei buoni allo scadere dei quali, per legge, tale diritto si prescrive.
La prescrizione
Dalla normativa sopra richiamata traspare che al fine dell’individuazione del termine di prescrizione è fondamentale comprendere quando il buono deve ritenersi scaduto.
Poste Italiane fa decorrere la prescrizione decennale dal compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione. Quindi se il titolo, per esempio, è stato acquistato in data 22.8.2001, esso non potrebbe essere più incassato a decorrere dal 23.8.2018 in quanto prescritto.
Ma l’individuazione di Poste Italiane del giorno di scadenza del buono, da cui far decorrere il termine prescrizionale, non è corretta. La prescrizione non decorre dal giorno successivo alla scadenza del buono ma dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione.
Infatti il D.M. 29 marzo 2001 che fissa il termine di scadenza dei titoli AA2 dispone all’art. 8: “i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
E’ evidente che tale normativa non fa alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione. Quindi prediligendo un’interpretazione letterale della disposizione possiamo ritenere che il giorno di scadenza del buono è individuabile alla fine dell’anno solare di emissione dei buoni.
Il principio che ne deriva è che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” e cioè la data di scadenza del titolo va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”, con la conseguenza che da tale data decorrerà il termine prescrizionale.
Applicando tale interpretazione della norma summenzionata all’esempio sopra riportato, deve ritenersi che il buono acquistato in data 22.8.2001, avendo scadenza a sette anni, è scaduto il 31 dicembre 2008 (non quindi il 22.08.2008 come ritenuto da poste italiane) e perciò poteva essere incassato fino al 31 dicembre 2018, entro il termine di prescrizione di dieci anni.
E’ quindi opportuno che il consumatore, che si vede negato da Poste italiane il suo diritto al rimborso , controlli il proprio buono, anche a mezzo di un legale o un consulente, per verificare se effettivamente, al momento della richiesta di rimborso, il buono era prescritto.